Home Interventi e documenti Delibera su anagrafe pubblica degli eletti

Delibera su anagrafe pubblica degli eletti

I miei testi
Giovedì 07 Maggio 2009 12:58

di Massimiliano Iervolino

membro della Direzione di Radicali Italiani e primo firmatario della delibera di iniziativa popolare sull’anagrafe pubblica degli eletti.

 

All’attenzione:

del Sindaco Gianni Alemanno,

degli Assessori,

dei Consiglieri comunali,

e del Segretario generale del Comune di Roma

 

 

Questo documento ha lo scopo di dimostrare che la delibera di iniziativa popolare sull’anagrafe pubblica degli eletti, firmata da circa 7.500 cittadini romani, è giuridicamente ammissibile e tecnicamente realizzabile. Questa nostra affermazione si basa su tre considerazioni:

 

  1. Alcuni punti di tale delibera sono già previsti dalla legislazione nazionale.

  2. Esistono Regioni, Province e Comuni che hanno già approvato una delibera, il cui testo ricalca in ogni suo punto quello presentato al Comune di Roma

  3. Sul sito del Comune di Roma già esistono alcune pagine web che soddisfano alcune istanze dell’anagrafe pubblica degli eletti. Il problema si pone rispetto alla loro rintracciabilità.

Detto ciò, è fuor di dubbio che un voto contrario a tale Riforma avrebbe esclusivamente motivazioni politiche.

 

 

1) TESTO DELLA DELIBERA CON RIFERIMENTI ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE NAZIONALE (IN CORSIVO)

 

che sul sito del Comune di Roma siano disponibili:
1) di  ciascun eletto al Consiglio Comunale  i seguenti dati:
·        Nome e cognome, luogo e data di nascita
·        Il numero di codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un’anagrafe degli eletti e, di ciascuno, gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo
·        Lo stipendio, i rimborsi, e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal Comune
·        Dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all’anno precedente l’assunzione dell’incarico, degli anni in cui ricopre l’incarico e dell’anno successivo
·        Dichiarazione da parte dell’eletto dei finanziamenti ricevuti e/o dei doni, benefici o altro assimilabile
·        Registro delle spese, comprensive delle spese per lo staff, spese per l’ufficio, spese per i viaggi sia dell’eletto che dello staff, spese telefoniche e dotazione informatica, spese varie
·        Atti presentati con iter fino alla conclusione
·        Il quadro delle presenze ai lavori dell’istituzione di cui fa parte e i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa

[(Legge 5 luglio 1982, n. 441) Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

Articolo 1: Le disposizioni della presente legge si applicano: 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;

 

Articolo 2. Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza: 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»; 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti (1).
Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono. I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

Articolo 9: Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 2.
Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8.

 

Attualmente il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L prevede:

 

Articolo 76
Anagrafe degli amministratori locali e regionali

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali, nonche' i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2. L'anagrafe e' costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.

3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe e' costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza e' riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe

2) del  Sindaco e di ciascuno dei membri di giunta i seguenti dati
·        Nome e cognome, luogo e data di nascita
·        Il numero di codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un’anagrafe degli eletti e, di ciascuno, gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo
·        Lo stipendio, i rimborsi, e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal Comune
·        Dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all’anno precedente l’assunzione dell’incarico, degli anni in cui ricopre l’incarico e dell’anno successivo
·        Dichiarazione da parte del Sindaco e di ciascun membro di giunta dei finanziamenti ricevuti e/o dei doni, benefici o altro assimilabile
·        Registro delle spese comprensive delle spese per lo staff, spese per gli uffici, spese per i viaggi comprensive di quelle dello staff, spese telefoniche e dotazione informatica, spese varie

3) il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il piano degli investimenti, il piano esecutivo di gestione ed il documento di programmazione finanziaria, comprensivo di tutti gli allegati e, in particolare, l’elenco delle ditte fornitrici e delle consulenze

4) le delibere approvate,, suddivise per anno, argomento, presentatore, iter; le delibere devono poter essere rintracciate sia con la ricerca avanzata, sia con la ricerca libera nel testo. Ciascuna delibera deve essere inserita sul sito entro due giorni dalla sua approvazione

5) l’archivio degli altri atti del Comune approvati o, per interrogazioni e interpellanze, con iter concluso: mozioni, ordini del giorno, presentatore, iter; tutti gli atti devono poter essere rintracciati sia con la ricerca avanzata, sia con la ricerca libera nel testo. Ciascun atto deve essere inserito sul sito entro due giorni dalla sua approvazione.

6) i bandi e gli esiti di gara.

[DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n.82, Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni, f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso]
 

7) l’elenco delle proprietà immobiliari del Comune e loro destinazione d’uso.

[(Legge 6 agosto 2008, n. 133) Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali Comma 3 Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.]

8) un elenco in merito all’intera attività degli incarichi esterni (incarichi, studi, progettazioni, contratti a tempo determinato…); per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti voci: ufficio proponente, soggetto assegnatario, tipologia dell’incarico (studio, progetto, prestazione, contratto a tempo determinato), ammontare pecuniario riconosciutogli, data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l’assegnatario ha già usufruito precedentemente di un incarico dell’amministrazione, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o assegnate da questa Amministrazione; obbligo di dichiarare se i consulenti hanno rapporti di consulenza con le società controllate o partecipate dal comune e per quali importi, obbligo di dichiarare che i consulenti non hanno condizioni di incompatibilità (ad esempio dipendenti di enti pubblici che per legge o per regolamento stabiliscono alcune incompatibilità tra funzione pubblica e lavoro autonomo).

[(Legge 24 Dicembre 2007, n. 244) Articolo 3 comma 44 [..]Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. [..]]

[(Legge 4 agosto 2006, n. 248) Articolo 34 comma: 2. “All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.»”. Comma 3. “All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza». “]


9) per ogni Società controllata dal Comune (anche quelle controllate attraverso una partecipata) la Ragione Sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti.

[(Legge 27 dicembre 2006, n. 296)

587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle societa' a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi     titolo     gravante    per    l'anno    sul    bilancio dell'amministrazione,      il       numero dei     rappresentanti dell'amministrazione   negli   organi   di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

   588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, e' vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo   da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della societa', o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.

   589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.

   590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea.

   591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione publica. Il Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.

735: Gli incarichi di amministratore delle societa' di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell' albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicita' e' soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la societa'. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.]
 
I punti dell’anagrafe pubblica degli eletti che non sono stati normati dalla legislazione nazionale, sono supportati da principi generali di trasparenza e libero accesso alla vita istituzionale. Alcuni articoli del Testo Unico degli Enti Locali e dello Statuto del Comune di Roma vanno proprio in questa direzione.

 

- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recita: - all’art. 10 “Diritto di accesso e di informazione”, comma 1 cita “Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione…” e che nello stesso art. 10 comma 2 vengono individuate indicazioni per garantire tale diritto di accesso e di informazione demandando comunque ad apposito regolamento; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui e' in possesso l'amministrazione.

- lo Statuto del Comune di Roma, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 316 il 26 settembre 1991, all’art. 7 prescrive che il Comune di Roma garantisce il diritto all’informazione sulla propria attività e che i documenti amministrativi dello stesso sono pubblici e liberamente consultabili, conformemente a quanto previsto dal regolamento per il diritto di accesso alle informazioni; 
-come da Regolamento del Consiglio Comunale all’art. 23 (Capo V), esiste un organo, quale l’Ufficio del Consiglio Comunale, preposto ad un’adeguata funzione di informazione verso i cittadini riguardo gli atti consiliari ed amministrativi in genere;
 -al fine di esercitare il potere di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale si rende opportuno e necessario agevolare anche tecnicamente il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione dell’ente, di cui in premessa.

 

2) ELENCO DEI COMUNI, PROVINCE E REGIONI DOVE LA DELIBERA RECANTE ANAGRAFE DEGLI ELETTI E’ STATA GIA’ APPROVATA:

 

Comune di Torre Orsaia, prov. di Salerno, Regione Campania, 2.394 abitanti, Torresi, sindaco Giuseppa Viara, 12 consiglieri comunali. Delibera n. 88 della Giunta Comunale del 25 settembre 2008.

Comune di Tocco da Casauria, prov. di Pescara, Regione Abruzzo, 2.824 abitanti, Toccolani, sindaco Riziero Zaccagnini, 12 consiglieri comunali. Delibera n. 31 del Consiglio Comunale del 27 ottobre 2008.

Comune di Ceprano, prov. di Frosinone, Regione Lazio, 8.411 abitanti, Cepranesi, sindaco Renato Russo, 16 consiglieri comunali. Delibera n. 45 del Consiglio Comunale del 28 novembre 2008.

Comune di Cremona, Regione Lombardia, 70.887 abitanti.

Comune di Ferrara, Regione Emilia Romagna, oltre 130.000 abitanti. Il 16 aprile il Consiglio ha approvato all’unanimità la delibera, si tratta della prima delibera di iniziativa popolare accolta dal Consiglio.

Comune di Prato, prov. di Prato, Regione Toscana, circa 190.000 abitanti, Pratesi, sindaco Marco Romagnoli Delibera di iniziativa consiliare di Massimo Taiti, fatta propria dalla Giunta. Approvata dalla Commissione Affari Istituzionali. Portata in Consiglio dal vicesindaco Roberto Bencini è stata approvata all’unanimità dal Consiglio il 15 gennaio 2009.

Comune di Torchiarolo, prov. di Brindisi, Regione Puglia, 5.127 abitanti, Torchiarolesi, una proposta di delibera, avanzata dal consigliere Francesco Palermo, è stata approvata all’unanimità dal consiglio il 20 marzo 2009.

Provincia dell’Aquila, Regione Abruzzo, 108 comuni, 289.853 abitanti, il 3 marzo il Consiglio ha approvato, all’unanimità, il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dell’anagrafe pubblica degli eletti. Le nuove disposizioni dovranno essere applicate entro trenta giorni dalla loro approvazione, attraverso l’ausilio del settore informatico della Provincia. Il

provvedimento, portato in aula dal Presidente del Consiglio Angelo Raffaele, raccoglie la proposta lanciata da Radicali Italiani sin dal settembre scorso.

Provincia di Chieti, Regione Abruzzo, 104 comuni, 394.452 abitanti, nella seduta del 16 febbraio ha approvato una delibera sull’Anagrafe che obbliga i consiglieri, gli Assessori ed il Presidente a rendere note informazioni su una serie di informazioni ai fini di trasparenza amministrativa.

Provincia di Frosinone, Regione Lazio, 91 comuni, 484.566 abitanti, Frusinati, presidente Francesco Scalia, presidente del Consiglio Provinciale Giuseppe Pistilli, 30 consiglieri provinciali. Delibera n. 54 del Consiglio provinciale del 26 novembre 2008.

Provincia di Pescara, Regione Abruzzo, 46 comuni, 295.481 residenti. La proposta è stata fatta propria dal Presidente Giuseppe De Dominicis, che ha la delega all’innovazione tecnologica, dopo aver presentato in Giunta un atto per l’istituzione dell’Anagrafe, il 12 marzo 2009 ha portato la delibera in Consiglio, dove è stata approvata all’unanimità.

Regione Abruzzo, L.R. 21 novembre 2008 n.16 "Provvedimenti urgenti e indifferibili", (pubblicata a pag.18 del B.U.R.A. n. 8 del 26 novembre 2008), il comma 106 prevede l’istituzione dell’anagrafe degli eletti e recepisce elementi significativi di trasparenza amministrativa.

 

 

3) QUELLO CHE GIA’ E’ PUBBLICO SUL SITO DEL COMUNE DI ROMA

 

  • Delibere consiglio comunale, delibere giunta comunale [dal 1999 al 2009, numero e nomi dei presenti al voto, numero dei favorevoli e dei contrari senza nessun riferimento a chi vota in un modo e chi in un altro]

  • Determinazioni, ordinanze [dal 1999 al 2009]

  • Mozioni [dal 1999 al 2009 Nomi dei firmatari, numero dei favorevoli e contrari senza nessun riferimento a chi vota in un modo e chi in un altro]

  • Ordini del giorno [dal 1999 al 2009 Nomi dei firmatari, numero dei favorevoli e nome e cognome degli astenuti o contrari]

  • Scheda del Sindaco e della Giunta [Nome, Cognome, luogo e data di nascita, curriculum politico]

  • Consiglieri Comunali [Nome, Cognome, Foto e gruppo consiliare di appartenenza]

  • Composizione dei gruppi consiliari

  • Sedute on-line e di archivio del Consiglio Comunale

  • Commissioni consiliari [Competenze e composizioni, ordini del giorno delle varie commissioni]

  • Gli elenchi delle consulenze esterne e dei consigli di amministrazione delle società partecipate, anche se sono on-line, non sono facilmente rintracciabili.

 

Considerato che la conferenza dei capigruppo del Comune di Roma ha fatto richiesta esplicita al Segretario Generale di dare un parere di legittimità sulla nostra delibera, ci siamo sentiti in obbligo di stilare questo documento, nella speranza che, quanto scritto, serva ad “aiutare” l’amministrazione comunale a rispettare regolamenti, leggi e delibere. Inoltre, riportiamo le funzioni statutarie del Segretariato generale, previste dall’articolo 32 capo V dello Statuto del Comune di Roma. Va sottolineato che tale figura viene nominata dal Sindaco e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Non è previsto nessun parere vincolante.

 

Capo V - Amministrazione Comunale

Articolo 32 - Segretario Generale e Vice Segretario Generale

1. Il Sindaco nomina il Segretario Generale, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Della nomina viene data comunicazione al Consiglio Comunale. L'incarico ha la stessa durata di quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario Generale continua, comunque, ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Generale. L'incarico è revocabile, con provvedimento motivato del Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazioni dei doveri d'ufficio.

2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario Generale, inoltre:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quanto altrimenti disciplinato in caso di nomina del Direttore Generale;
b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale, ne cura la verbalizzazione e provvede agli atti di pubblicità ed esecutività delle deliberazioni adottate;
c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina criteri e modalità di nomina, fra i dirigenti di ruolo preposti agli uffici sovraordinati - con anzianità non inferiore a cinque anni - di un Vice Segretario Generale per coadiuvare il Segretario Generale nelle funzioni di sua competenza e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.