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Audizione e conferenza stampa, i referendum im/possibili?

Comunicati Stampa
Lunedì 23 Marzo 2009 14:46

 

 Lo Statuto della Regione Lazio prevede che 50.000 elettori possano promuovere referendum abrogativi e propositivi, ma questo potere è realmente effettivo?  

 Audizione e conferenza stampa

 

REFERENDUM REGIONALI PROPOSITIVI ED ABROGATIVI.

 I REFERENDUM IM/POSSIBILI?

Martedì 24 marzo:

-  Alle ore 12.00 presso il Consiglio Regionale del Lazio (via della Pisana) in I Commissione consiliare Affari Istituzionali e Statutari (sala Latini) si terrà l’audizione dei Radicali inerente a:

REFERENDUM  PROPOSITIVI ED ABROGATIVI IN REGIONE LAZIO

 

-  A margine dell’audizione in Commissione, alle ore 15.30, presso la sede del Partito Radicale in via di Torre Argentina 76, si terrà una conferenza stampa dal titolo: 

I REFERENDUM IM/POSSIBILI?

Parteciperanno:

Massimiliano IERVOLINO, membro della Direzione Nazionale di Radicali Italiani

On. Daniele FICHERA, Assessore agli Affari Istituzionale per la Regione Lazio

Alessandro MASSARI, membro della Direzione Nazionale di Radicali Italiani ascoltato in audizione dalla I Commissione consiliare Affari Istituzionali e Statutari della Regione Lazio.

Diego SABATINELLI, Segretario Lega Divorzio Breve

 

Statuto della Regione Lazio

Art. 61

(Referendum abrogativo di leggi, regolamenti ed atti amministrativi)

1. Il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale e di un atto amministrativo generale è indetto dal Presidente della Regione quando lo richiedano:

a) cinquantamila elettori;

b) due consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio;

c) dieci consigli comunali che abbiano iscritti nelle liste elettorali non meno di cinquantamila elettori, nel loro complesso, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio.

2. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. L’abrogazione a seguito del referendum ha effetto il centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati della consultazione popolare.

Art. 62

(Referendum propositivo di leggi regionali)

1. I soggetti titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo di cui all’articolo 61 possono presentare al Presidente del Consiglio regionale, con le modalità previste dallo stesso articolo e dall’articolo 37, comma 4, una proposta di legge regionale da sottoporre a referendum propositivo popolare.

2. Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre al referendum propositivo entro un anno dalla dichiarazione di ammissibilità della relativa richiesta, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice il referendum propositivo popolare sulla proposta stessa.

3. L’esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l’esito è favorevole, il Consiglio è tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta al referendum stesso.

5. La proposta di legge oggetto di referendum propositivo non decade alla fine della legislatura e, in tale caso, i termini di cui ai commi 2 e 4 decorrono nuovamente dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.